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D.Lvo 30/07/1999 n. 300

3. L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati.

Art. 87 - Norme finali e abrogazioni

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse.

2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, ed č soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.

CAPO AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Art. 88 - Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale

1. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal ministero del lavoro e previdenza sociale e dal ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attivitā di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.

4. Lo statuto dell'agenzia č approvato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, su proposta dei ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' altresė sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Statoregioni.

5. L'agenzia č sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti ministri. I programmi generali di attivitā dell'agenzia sono approvati dalle autoritā statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'autoritā di vigilanza esercita i compiti di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal ministro della pubblica istruzione e dal ministro del lavoro.

6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei ministri di settore, possono essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso ministeri o amministrazioni pubbliche.

7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999 n. 50, dopo il numero 8, č aggiunto il seguente: "9) formazione e istruzione professionale".

Art. 89 - Disposizioni finali

1. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.

 

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